(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 19 giugno 2007)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazione  dell'art.  2 della legge provinciale 13 dicembre 1990,
n.  33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a
disposizioni  provinciali  in  materia  di  impatto  ambientale, zone
svantaggiate,   esercizi  alberghieri,  campionati  mondiali  di  sci
                  nordico e attivita' idrotermali).

   1.  Il  comma  6  dell'art.  2 della legge provinciale 13 dicembre
1990, n. 33, e' sostituito dal seguente:
   «6.  Non  si  considera  campeggio  ai  sensi  di  questa legge il
campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno
e  completamente  rimovibili,  organizzato  unicamente  per i soci in
autogestione   collettiva  con  il  coinvolgimento  diretto  di  ogni
associato.  E'  consentito  l'uso  di  strutture  e  di servizi fissi
preesistenti  abitualmente  destinati  a usi diversi dal campeggio. I
campeggi  mobili  possono  essere organizzati esclusivamente da enti,
associazioni  e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche
a  livello nazionale in favore dei giovani, con finalita' ricreative,
culturali  o  religiose.  Questi  campeggi  sono  soggetti  alla sola
disciplina dell'art. 12.».