(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 19 giugno 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attivita' idrotermali). 1. Il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, e' sostituito dal seguente: «6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili, organizzato unicamente per i soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni associato. E' consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio. I campeggi mobili possono essere organizzati esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a livello nazionale in favore dei giovani, con finalita' ricreative, culturali o religiose. Questi campeggi sono soggetti alla sola disciplina dell'art. 12.».